{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-27_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10461&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=91&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2f7b39d3ff7e02069f717b0e38a3b408"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:28:24", "Checksum": "3329fe4a74e6d03678796a96a7a30dfa", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.27\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto\nn. |\n23 marzo 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco Chiesa, presidente, Bruno Cocchi e Enrico Giani\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera\n|\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano - sezione 4 - dipendente da istanza 11 maggio 1993 dello\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________ |\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 11 maggio 1993 lo __________, rappresentato dall’Ufficio dei registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa interposta al PE sopra menzionato notificatole per il recupero della somma di fr. 1’152.- oltre accessori. Detto importo corrisponde all’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra la convenuta, quale alienante della particella no. __________RFD __________, e l’acquirente __________.\nQuale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione di tassazione (decisione su reclamo) del 5 dicembre 1991 munita dell’attestazione della crescita in giudicato.\nAll’udienza indetta per il contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria invocando l’art. 13 IMVI.\n2. Con il giudizio impugnato il primo giudice, accertato che la decisione di tassazione 5 dicembre 1991 costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF e che la contestazione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio concerne il merito della vertenza ed esula quindi dalle sue competenze, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________.\n3. Con il presente tempestivo ricorso __________ chiede l’annullamento del giudizio di prima sede rimproverando al primo giudice un’errata applicazione del diritto, in particolare il riferimento all’art. 13 IMVI anziché l’art. 13 del Regolamento di applicazione concernente l’IMVI, disposto quest’ultimo sulla base del quale ella avrebbe inteso fondare le proprie contestazioni all’istanza di rigetto dell’opposizione.\n4. Il rogito no. __________del notaio __________, prodotto per la prima volta con l’atto ricorsuale, deve essere estromesso dagli atti in applicazione dell’art. 321 cpv 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di produrre in seconda sede nuove prove, fatti od eccezioni.\n5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale l’insorgente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).\nQuesto esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta, il suo carattere esecutivo, la fondatezza di eventuali obiezioni opposte dall’\nescusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.\n7. Secondo l’art. 38 della Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI, abrogata con l’entrata in vigore della nuova Legge tributaria il 1° gennaio 1995) le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF, ragione per la quale queste legittimano il rigetto definitivo dell’ opposizione a meno che l’escusso sollevi delle valide eccezioni ai sensi dell’art. 81 LEF.\nA mente della ricorrente il richiamo all’art. 13 del Regolamento di applicazione della LIMVI, disposto al quale ella ha inteso riferirsi in sede di contraddittorio, costituirebbe una valida eccezione ai sensi dell’art. 81 LEF.\nNella concreta fattispecie è pacifico che il verbale d’udienza sottoscritto dalle parti il 12 luglio 1993 contiene un errore di trascrizione circa il disposto di legge invocato dall’escussa a sostegno della propria opposizione alla pretesa avversaria.\nAltrettanto pacifico è che la motivazione della sentenza impugnata, in quanto basata sul contenuto dell’art. 13 LIMVI che indubbiamente nulla ha a che vedere con il caso che ci occupa, è il frutto di questa svista.\nOra, ritenuto che il giudice applica il diritto d’ufficio (art. 87 CPC) e che nell’ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione egli può verificare in ogni stadio di causa l’esistenza di un titolo esecutivo, compete a questa Camera l’esame della fondatezza dell’eccezione sollevata dall’escussa in sede di contraddittorio."}