di fronte alla prova dell’invio della decisione e in difetto di una tempestiva contestazione della sua ricezione da parte del suo destinatario, il giudice è legittimato a ritenere che la notifica come tale sia avvenuta regolarmente; - che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata; - che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: 1. Il ricorso 22 dicembre 1994 di __________ è respinto.