b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni; - che in merito agli accertamenti che il giudice è tenuto ad effettuare in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione non rientra, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche quello della verifica dell’effettivo ritiro della decisione sulla quale si basa l’esecuzione; di fronte alla prova dell’invio della decisione e in difetto di una tempestiva contestazione della sua ricezione da parte del suo destinatario, il giudice è legittimato a ritenere che la notifica come tale sia avvenuta regolarmente;