che competeva all’escusso sollevare dinanzi al primo giudice eventuali eccezioni atte ad inficiare il titolo esecutivo, quale la mancata ricezione dello stesso; - che quest’eccezione, così come quella di prescrizione, sollevate per la prima volta in sede ricorsuale, sono tardive in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;