DTF 115 III 43); - che nella concreta fattispecie dalla documentazione prodotta e richiamata dall’Ufficio dei registri a sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione, in particolare dalla lista delle raccomandate notificate il 26 febbraio 1987 (doc. D) - data della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - tra le quali figura pure il nominativo dell’insorgente, si deve ritenere che il procedente ha sufficientemente comprovato l’avvenuta notifica della decisione oggetto della procedura litigiosa; - che competeva all’escusso sollevare dinanzi al primo giudice eventuali eccezioni atte ad inficiare il titolo esecutivo, quale la mancata ricezione dello stesso;