- che l'art. 38 LIMVI sancisce il principio che le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF, ragione per cui il giudice deve accertare se dette decisioni sono state allestite nei modi e nelle forme stabiliti dalla procedura prevista dalla legge: attraverso questo esame si accerta se esse hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la qual cosa si ha quando la decisione di tassazione è stata regolarmente notificata all' interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 133; DTF 115 III 43);