{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-24_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10460&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57ce480423124f40aac918b7db88839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:53", "Checksum": "f3c2401090e6aed82f4a0dfeb4921257", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n- che competeva all’escusso sollevare dinanzi al primo giudice eventuali eccezioni atte ad inficiare il titolo esecutivo, quale la mancata ricezione dello stesso;\n- che quest’eccezione, così come quella di prescrizione, sollevate per la prima volta in sede ricorsuale, sono tardive in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;\n- che in merito agli accertamenti che il giudice è tenuto ad effettuare in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione non rientra, contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente, anche quello della verifica dell’effettivo ritiro della decisione sulla quale si basa l’esecuzione; di fronte alla prova dell’invio della decisione e in difetto di una tempestiva contestazione della sua ricezione da parte del suo destinatario, il giudice è legittimato a ritenere che la notifica come tale sia avvenuta regolarmente;\n- che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;\n- che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili;\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF\ndichiara:\n1. Il ricorso 22 dicembre 1994 di __________ è respinto.\n2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-\ngià anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}