{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-24_1995-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10460&nX40_KEY=4933428&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57ce480423124f40aac918b7db88839b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.24"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.24"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:53", "Checksum": "f3c2401090e6aed82f4a0dfeb4921257", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 23.03.1995 16.1994.24\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIn\nnome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nSpartaco Chiesa,\npresidente, Bruno Cocchi e\n|\n|\nsegretaria: |\nClaudia Petralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________ |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 7 dicembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da istanza 30 novembre 1994 dello\n|\n|\n__________ rappr. dall’__________ |\ncon la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal\nconvenuto al PE no. __________ dell'UE di Lugano notificatogli per il recupero della\nsomma di fr. 5’105.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n- che con istanza 30 novembre 1993 lo __________, rappresentato dall'Ufficio dei Registri di Lugano, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato, notificatogli per il recupero di fr. 5’105.-, importo corrispondente all'imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare conclusa dall'escusso con la __________ ed iscritta a Registro fondiario il 6 febbraio 1986 (doc. B). Quale titolo di rigetto dell'opposizione il procedente ha prodotto la decisione di tassazione 26 febbraio 1987 (decisione su reclamo) regolarmente cresciuta in giudicato, il PE sopra menzionato e ha richiamato i doc. C e D prodotti nell’analoga procedura di cui all’incarto no. __________ promossa nei confronti di _________ e discussa lo stesso giorno dinanzi allo stesso giudice;\n- che all’udienza indetta per il contraddittorio l’escusso non è comparso rinunciando così a far valere eventuali contestazioni o eccezioni nell’ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti;\n- che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la documentazione allegata all’istanza di rigetto dell’opposizione costituisce valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha interposto alcuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;\n- che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 23 dicembre 1994 del presidente di questa Camera, __________ chiede l'annullamento della decisione di prima sede sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC; il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in particolare per aver considerato quale valido titolo esecutivo la decisione di tassazione 26 febbraio 1987 che, come ribadito in precedenti procedure esecutive sul medesimo credito, non gli è mai stata notificata;\n- che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;\n- che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata mani-festamente violata una norma del diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove (Rep 1983 9; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 113 III 8, 114 III 70; 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);\n- che secondo l'art. 80 LEF quando il credito si fonda su di una sentenza esecutiva il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione, ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il Cantone attribuisca forza esecutiva (art. 80 cpv. 2 LEF);\n- che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;\n- che questo esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in base all'art. 81 LEFe in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa giudicata;\n- che l'art. 38 LIMVI sancisce il principio che le notifiche di tassazione e le decisioni di multa cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF, ragione per cui il giudice deve accertare se dette decisioni sono state allestite nei modi e nelle forme stabiliti dalla procedura prevista dalla legge: attraverso questo esame si accerta se esse hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la qual cosa si ha quando la decisione di tassazione è stata regolarmente notificata all' interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 133; DTF 115 III 43);\n- che nella concreta fattispecie dalla documentazione prodotta e richiamata dall’Ufficio dei registri a sostegno della propria domanda di rigetto dell’opposizione, in particolare dalla lista delle raccomandate notificate il 26 febbraio 1987 (doc. D) - data della decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo - tra le quali figura pure il nominativo dell’insorgente, si deve ritenere che il procedente ha sufficientemente comprovato l’avvenuta notifica della decisione oggetto della procedura litigiosa;"}