di conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto. Per il riconoscimento delle pretese risarcitorie fatte valere nel primo processo e sulle quali il secondo giudizio pretorile non si esprime rinviando all’esito di questa procedura ricorsuale, alla parte civile non rimarrebbe che adire la via ordinaria da proporsi dinnanzi al giudice civile. 5. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede devono comunque essere accollate al ricorrente, così come alla controparte devono essere aggiudicate ripetibili. Infatti, l’arch. __________, facendo capo all’art. 17 LPContr, ha concorso egli stesso a rendere nulla la decisione qui impugnata.