che prevede l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti: questo disposto interessa unicamente l’esecutività della sentenza e non il suo eventuale passaggio in giudicato. Alla luce di quanto sopra esposto bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata dinnanzi a questa Camera è stata annullata e sostituita da quella del 5 settembre 1995, passata in giudicato; in particolare nullo è il dispositivo di quella pronuncia che condanna __________ a versare le somma di fr. 3’780.-- all’avv. __________: di conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto.