, pag. 339, n. 1777, 1779 e 1787). Nel caso di specie, con la domanda di spurgo del processo e il conseguente rifacimento del medesimo alla presenza dell’ imputato, il pretore ha prolato un nuovo giudizio che annulla e sostituisce quello emanato nelle forme contumaciali. Il fatto che contro la sentenza contumaciale sia pendente il ricorso per cassazione in esame, non modifica la sostanza delle cose ritenuto che l’estinzione del giudizio contumaciale interviene ipso iure con la richiesta, nei termini di legge, di rifacimento del processo. Altrettanto dicasi dell’art. 16 cpv. 3 LPContr. che prevede l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti: