{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-23_1995-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10459&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0f05137f6b422e802028ca1fae9690cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1994.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:45", "Checksum": "a1baa2d2c6272d2a3a22f86986715609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1994.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAlla luce di quanto sopra esposto bisogna pertanto ritenere che la sentenza impugnata dinnanzi a questa Camera è stata annullata e sostituita da quella del 5 settembre 1995, passata in giudicato; in particolare nullo è il dispositivo di quella pronuncia che condanna __________ a versare le somma di fr. 3’780.-- all’avv. __________: di conseguenza il presente ricorso per cassazione è divenuto privo d’oggetto. Per il riconoscimento delle pretese risarcitorie fatte valere nel primo processo e sulle quali il secondo giudizio pretorile non si esprime rinviando all’esito di questa procedura ricorsuale, alla parte civile non rimarrebbe che adire la via ordinaria da proporsi dinnanzi al giudice civile.\n5. Le spese e la tassa di giustizia di questa sede devono comunque essere accollate al ricorrente, così come alla controparte devono essere aggiudicate ripetibili. Infatti, l’arch. __________, facendo capo all’art. 17 LPContr, ha concorso egli stesso a rendere nulla la decisione qui impugnata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo d’oggetto.\n2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.--, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico. Egli verserà all’avv. _________ la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}