{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-23_1995-12-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10459&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0f05137f6b422e802028ca1fae9690cf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1994.23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:45", "Checksum": "a1baa2d2c6272d2a3a22f86986715609", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.12.1995 16.1994.23\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 15 novembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, nella procedura di opposizione a decreto di accusa nell’ambito della quale è stata formulata una pretesa di risarcimento danni ad opera dell’\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ntendente al pagamento di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal giudice penale;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nell’ambito di una causa di vicinato promossa dall’avv. __________ nei confronti di __________ per l’iscrizione di un diritto di passo necessario a favore della particella no. __________ RFD __________ di sua proprietà e a carico del fondo no. __________ RFD _________ di proprietà del convenuto, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, con decreto cautelare 12 marzo 1993 ha ordinato a __________ di non ostacolare all’istante il transito veicolare sulla strada e il piazzale edificato sulla sua particella sotto le comminatorie di cui all’art. 292 CPC.\nPer non essersi l’arch. _________ attenuto al menzionato decreto, il 18 agosto 1993 l’avv. __________ ha sporto nei suoi confronti denuncia penale per il titolo di disobbedienza.\nIl procedimento è sfociato nel decreto di accusa 6 settembre 1994 del Procuratore pubblico, al quale __________ ha interposto opposizione. Al pubblico dibattimento indetto dinnanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4 per il 15 novembre 1994, __________ non è comparso per cui il dibattimento ha avuto luogo nelle forme contumaciali.\n2. Con sentenza 15 novembre 1994 il pretore ha confermato il decreto di accusa ritenendo __________ autore colpevole del reato di disobbedienza a decisione dell’autorità, e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 200.- oltre alle spese giudiziarie nonchè al pagamento all’avv. _________ di fr. 3’780.- a titolo di risarcimento danni, importo corrispondente alle spese legali sostenute dal denunciante in relazione alla procedura penale.\nCon tempestivo gravame __________ è insorto contro questo giudizio limitatamente al riconoscimento alla controparte dell’importo di fr 3’780.- a titolo di risarcimento danni.\nCon osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n3. A seguito della domanda di nuovo giudizio formulata da __________ a nei termini di legge, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha indetto un nuovo dibattimento alla presenza dell’imputato emettendo in data 5 settembre 1995 una nuova decisione con la quale ha confermato il decreto di accusa impugnato nonchè la proposta di pena.\nPer quanto attiene alle pretese risarcitorie formulate dalla parte civile e relative alle spese legali sostenute in relazione ai due procedimenti penali, il pretore non si è espresso su quelle oggetto del giudizio impugnato dinnanzi a questa Camera rinviando la parte civile all’esito della presente procedura ricorsuale, mentre per quelle relative al secondo processo egli le ha riconosciute nella misura di fr. 1’100.-.\n4. Trattandosi di due giudizi penali resi sullo stesso reato, l’uno nelle forme contumaciali, l’altro in presenza dell’imputato, v’è da chiedersi quali siano gli effetti della seconda decisione (5 settembre 1995) su quella prolata nelle forme contumaciali e oggetto di impugnativa dinnanzi a questa Camera.\nGiusta l’art. 17 LPContr. il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi, inoltrare istanza per un nuovo giudizio al pretore. In tal caso il pretore stacca nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza, ossia riprende il processo dall’inizio.\nContrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice questa conseguenza vale non solo per l’accertamento del reato, bensì anche per il riconoscimento delle pretese di parte civile.\nL’azione civile promossa nell’ambito di un procedimento penale costituisce infatti una domanda adesiva (“Adhäsionsklage”) (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, pag. 300, n. 1537; pag. 334, n. 1733, 1735) e come tale riveste un carattere accessorio rispetto a quella penale. Ciò significa che essa può sussistere solo unitamente al procedimento penale vero e proprio e che in caso di estinzione di quest’ultimo essa ne segue le sorti: in quest’ultima ipotesi le pretese civili possono quindi essere rivendicate unicamente mediante un’azione civile ordinaria da promuoversi dinanzi al giudice civile (Piquerez, op.cit., pag. 339, n. 1777, 1779 e 1787).\nNel caso di specie, con la domanda di spurgo del processo e il conseguente rifacimento del medesimo alla presenza dell’ imputato, il pretore ha prolato un nuovo giudizio che annulla e sostituisce quello emanato nelle forme contumaciali.\nIl fatto che contro la sentenza contumaciale sia pendente il ricorso per cassazione in esame, non modifica la sostanza delle cose ritenuto che l’estinzione del giudizio contumaciale interviene ipso iure con la richiesta, nei termini di legge, di rifacimento del processo. Altrettanto dicasi dell’art. 16 cpv. 3 LPContr. che prevede l’immediata esecutività del giudizio contumaciale sulle spese e risarcimenti: questo disposto interessa unicamente l’esecutività della sentenza e non il suo eventuale passaggio in giudicato."}