e), f) e g) CPC. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni. 4. Preliminarmente, per quanto attiene ai motivi di cassazione indicati, occorre rilevare che il ricorrente non ha sostanziato in che cosa consisterebbero queste violazioni; egli non ha infatti specificato dove e come il giudice di pace avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, né tantomeno a che cosa si riferisce l’accenno all’art. 327 lett. f CPC. Per questi motivi queste censure non possono essere esaminate in questa sede. 5. Giusta l’art. 327 lett.