33.-, competeva al ricorrente fornire la prova di una diversa pattuizione. L’unica modifica ammessa dalla parte istante è quella relativa alla riduzione della tariffa oraria su tutte le fatture di fr. 2.-. La ventilata pattuizione circa un ulteriore sconto del 5%, contestata dall’istante, doveva quindi essere provata dal convenuto (art. 183 CPC). L’ammissione da parte dello stesso ricorrente sul mancato accordo a tal proposito non avrebbe mai potuto indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle impugnate. 8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg.