Anche nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata. Le conclusioni del primo giudice secondo le quali nessuna pattuizione sarebbe stata concordata in merito all'ulteriore sconto del 5 % sul costo orario della manodopera, trovano in effetti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie in particolare nelle affermazioni del ricorrente stesso riportate nel verbale d’udienza. Vi si evince infatti che “il signor __________ riconosce di aver personalmente effettuato la correzione, ma riconosce pure di aver indicato uno sconto che non era mai stato discusso con la parte contraente”: