L'irregolarità commessa nella concreta fattispecie non determina comunque la nullità del procedimento, né tantomeno del verbale e della relativa udienza, ritenuto che la fattispecie non comporta la nullità sanzionata dall'art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 101, n. 1). Un atto processuale contrario alle norme di procedura del CPC è tutt’al più annullabile (art. 143 cpv. 1 CPC) a condizione tuttavia che la parte che se ne prevale abbia subito un pregiudizio.