per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC). E' pertanto pacifico che il fatto di aver verbalizzato la deposizione di una teste non richiesta dalle parti e neppure convocata mediante citazione scritta, è irregolare e contrario alla procedura. L'art. 101 CPC vieta infatti al giudice la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. L'irregolarità commessa nella concreta fattispecie non determina comunque la nullità del procedimento, né tantomeno del verbale e della relativa udienza, ritenuto che la fattispecie non comporta la nullità sanzionata dall'art. 142 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 101, n. 1).