b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove o eccezioni. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto su quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.