{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-1_1995-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10449&nX40_KEY=4711562&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2fe0a85ac53ff715fc798a642efdd895"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1994.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.05.1995 16.1994.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:36:15", "Checksum": "db87996e949b4dfa3de5a5b540cef039", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.05.1995 16.1994.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Anche nel merito la sentenza impugnata deve essere confermata. Le conclusioni del primo giudice secondo le quali nessuna pattuizione sarebbe stata concordata in merito all'ulteriore sconto del 5 % sul costo orario della manodopera, trovano in effetti puntuale riscontro nelle risultanze istruttorie in particolare nelle affermazioni del ricorrente stesso riportate nel verbale d’udienza. Vi si evince infatti che “il signor __________ riconosce di aver personalmente effettuato la correzione, ma riconosce pure di aver indicato uno sconto che non era mai stato discusso con la parte contraente”: a fronte di queste dichiarazioni, che il ricorrente non ha contestato o rettificato al momento della sottoscrizione del verbale, e sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, in particolare del contratto di cui al doc. A e delle numerose fatture tutte calcolate in funzione di una tariffa oraria di fr. 33.-, competeva al ricorrente fornire la prova di una diversa pattuizione. L’unica modifica ammessa dalla parte istante è quella relativa alla riduzione della tariffa oraria su tutte le fatture di fr. 2.-. La ventilata pattuizione circa un ulteriore sconto del 5%, contestata dall’istante, doveva quindi essere provata dal convenuto (art. 183 CPC).\nL’ammissione da parte dello stesso ricorrente sul mancato accordo a tal proposito non avrebbe mai potuto indurre il giudice a conclusioni diverse da quelle impugnate.\n8. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1994 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 60.-\nb) spese fr. 20.-\nT o t a l e fr. 80.-\ngià anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}