che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata; - che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: 1. Il ricorso 12 dicembre 1994 di __________ è respinto. 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3.