- che il richiamo alla sospensione della procedura amministrativa effettuato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva (punto 5 del ricorso) è inopportuno e ininfluente: la sospensione della decisione di revoca della licenza di condurre non esplica infatti nessun effetto sulla procedura contravvenzionale, che nel caso concreto si è conclusa con la decisione di multa prodotta quale titolo esecutivo, trattandosi di due provvedimenti di diversa natura e indipendenti l’uno dall’altro; - che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;