- che quest’ultima decisione, impugnata dall’interessato con un ricorso tardivo come accertato dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 1° dicembre 1993, è regolarmente cresciuta in giudicato; - che il richiamo alla sospensione della procedura amministrativa effettuato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva (punto 5 del ricorso) è inopportuno e ininfluente: