che l’eccezione sollevata dall’escusso in prima sede e riproposta nell’ambito ricorsuale circa la mancata crescita in giudicato della risoluzione di multa è infondata; - che la decisione di un’autorità amministrativa, quale quella che ci occupa, acquista autorità di cosa giudicata quando è stata regolarmente notificata all'interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, 1980, § 133; DTF 115 III 43);