7. La sentenza impugnata, che ha esaminato tutte le argomentazioni invocate dalla convenuta a sostegno dell’ inefficacia del contratto di compravendita ritenendole infondate, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giuidice il motivo di cassazione invocato dalla ricorrente. La censura relativa all’esattezza del valore complessivo delle opere vendute può rimanere senza risposta poichè estranea al tema della decisione impugnata.