A conforto delle deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del museo, eventualità quest’ultima che l’autore stesso dello scritto definisce quale progetto futuro. Ne discende pertanto che in difetto della prova, che come visto competeva alla convenuta fornire, circa la natura condizionata del contratto di compravendita, questo è da ritenersi quale negozio giuridico incondizionato e quindi immediatamente efficace. 7.