In concreto non vi è motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse finanziario delle testi all’accoglimento dell’istanza, possa averle indotte a deporre il falso o comumque a raccontare cose inveritiere. A conforto delle deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del museo, eventualità quest’ultima che l’autore stesso dello scritto definisce quale progetto futuro.