il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90). In concreto non vi è motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse finanziario delle testi all’accoglimento dell’istanza, possa averle indotte a deporre il falso o comumque a raccontare cose inveritiere.