Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione. Per poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).