Con il versamento dell’importo di Lit. 10’000’000, accettato dalla convenuta, l’istante ha quindi manifestato consenso sul prezzo fissato dal venditore. Per il che, visto l’accordo delle parti sulla merce e sul suo prezzo, il contratto di compravendita è da ritenersi perfezionato con il conseguente obbligo per le parti di eseguire le rispettive prestazioni (art. 184 CO), Su questo punto, quindi, la decisione impugnata, per quanto succinta nella sua motivazione, deve essere confermata. 6. La ricorrente contesta poi il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice della natura condizionata del contratto di compravendita concluso dal defunto marito con il signor _