Orbene, se è vero che il primo giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata. Infatti, dal contenuto dello scritto 1° giugno 1992 del defunto __________ e dal quale la convenuta pretende di dedurre il mancato perfezionamento del contratto, stante la mancata autorizzazione alla vendita del quadro in possesso dell’ acquirente, si evince invece la fissazione del prezzo delle opere scelte dall’acquirente. Con il versamento dell’importo di Lit.