In questa sede rimprovera anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta abbia ammesso la conclusione della compravedita. Orbene, se è vero che il primo giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata.