2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per tre motivi: perchè non c’è stato uno scambio di volontà reciproco e concorde e quindi la conclusione di un contratto, perchè il contratto sarebbe viziato da errore essenziale e da ultimo perchè la condizione posta al perfezionamento del contratto, ossia la creazione di un museo, non si sarebbe realizzata. In questa sede rimprovera anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta abbia ammesso la conclusione della compravedita.