{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-14_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10454&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=86&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a42adec00b772d13d41c2ea35a4ac45e"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.08.1995 16.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:07", "Checksum": "e5e84216e1ee8e0f8cb4d3afda1ec5e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.08.1995 16.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. La ricorrente contesta poi il mancato riconoscimento ad opera del primo giudice della natura condizionata del contratto di compravendita concluso dal defunto marito con il signor __________, ossia - in concreto - che la vendita dei quadri esisteva solo in vista dell’allestimento di un museo.\nSecondo l’art. 151 CO un contratto si ritiene condizionato quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto.\nEsso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione.\nPer poter parlare di condizione ai sensi del sopra menzionato disposto, vi deve essere il riferimento ad un avvenimento futuro, oggettivamente possibile e incerto (DTF 96 II 125; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 1991, pag. 50; Honsell/ Vogt/Wiegand, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 1992, n 13 e 14 ad art. 151-157 CO, Vorbemerkungen).\nQuando vi è incertezza sulla natura di un negozio giuridico, ovvero se è litigiosa la questione di sapere se esso sia o meno condizionato, l’onere della prova incombe su colui che afferma l’esistenza di una condizione (Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 1974, vol. 2, pag. 263).\nNel caso di specie la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe fornito la prova dell’esistenze di un contratto di compravendita condizionato non può essere censurata. L’interpretazione delle risultanze istruttorie fornita dal primo giudice, sia per quanto attiene alle deposizioni testimoniali che alle prove documentali, non appare infatti arbitraria.\nLa censura ricorsuale secondo la quale non sarebbero attendibili le testimonianze __________ e __________, persone che hanno assistito alle trattative per l’acquisto delle opere oggetto della presente procedura giudiziaria e che escludono che la discussa creazione di un museo costituisse una condizione per la vendita dei due quadri, non può essere accolta.\nPer costante giurisprudenza, qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiara-zioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 19 ad art. 90).\nIn concreto non vi è motivo di ritenere che il preteso, peraltro non comprovato, interesse finanziario delle testi all’accoglimento dell’istanza, possa averle indotte a deporre il falso o comumque a raccontare cose inveritiere.\nA conforto delle deposizioni testimoniali che escludono la pattuizione di un accordo condizionato, con particolare riferimento alla realizzazione di un museo, vi è peraltro pure lo scritto 1° giugno 1992 del defunto artista dal quale non si evince alcuna clausola circa la subordinazione della vendita alla creazione del museo, eventualità quest’ultima che l’autore stesso dello scritto definisce quale progetto futuro.\nNe discende pertanto che in difetto della prova, che come visto competeva alla convenuta fornire, circa la natura condizionata del contratto di compravendita, questo è da ritenersi quale negozio giuridico incondizionato e quindi immediatamente efficace.\n7. La sentenza impugnata, che ha esaminato tutte le argomentazioni invocate dalla convenuta a sostegno dell’ inefficacia del contratto di compravendita ritenendole infondate, deve essere confermata non essendo ravvisabile nell’operato del primo giuidice il motivo di cassazione invocato dalla ricorrente.\nLa censura relativa all’esattezza del valore complessivo delle opere vendute può rimanere senza risposta poichè estranea al tema della decisione impugnata.\n.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 350.--\nb) spese fr. 50.--\nT o t a l e fr. 400.--\ngià anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione Mendrisio-Nord\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}