{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-14_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10454&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=90&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a42adec00b772d13d41c2ea35a4ac45e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.08.1995 16.1994.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:22:27", "Checksum": "a83b434702115ba2b52c631ceaec5b63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.08.1995 16.1994.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n21 agosto 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dallo studio legale __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 17 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 luglio 1994 da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva la condanna della convenuta alla consegna all’istante di un quadro e di una cartella contenente 10 litografie a colori dell’artista __________, domanda accolta dal primo giudice che ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta tendente alla restituzione di un quadro in possesso dell’istante dietro pagamento della somma di Lit. 10’000’000 versata da quest’ultimo,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Con istanza 29 luglio 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________, moglie del defunto artista __________, al fine di ottenere la consegna di un quadro e di una cartella contente 10 litografie dell’artista. Trattasi di opere che l’istante avrebbe acquistato nel corso del mese di maggio 1992 direttamente dall’autore al quale aveva versato un primo acconto di Lit. 3’000’000 e in seguito la somma di Lit. 7’000’000 a saldo del prezzo di acquisto pattuito per i due quadri, uno dei quali già in suo possesso mentre le 10 stampe contenute nella cartella dell’archivio storico del pittore (valore fr. 3’000.-) gli sarebbero state donate.\nIn sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover consegnare le opere oggetto dell’istanza non essendosi mai perfezionato tra le parti un valido contratto di compravendita, contratto che l’artista __________ avrebbe concluso unicamente in caso di creazione di un museo a __________ così come prospettato da controparte, ciò che non si è realizzato.\nIn via riconvenzionale la signora __________ ha chiesto la restituzione del quadro a suo tempo consegnato dal defunto marito all’istante, dietro restituzione da parte sua dell’importo di Lit. 10’000’000 versatole da __________ per i due dipinti.\n2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie, non ha ritenuto che fossero emersi sufficienti elementi atti a suffragare la tesi di parte convenuta circa la conclusione di un contratto condizionato, né circa l’esistenza di un contratto viziato da errore essenziale; ha così accolto l’istanza respingendo al contempo la domanda riconvenzionale.\n3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 gennaio 1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove e le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata l’esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la vendita delle opere d’arte era subordinata alla realizzazione da parte dell’acquirente di un museo ovvero che comunque solo a queste condizioni il defunto artista __________ era intenzionato a vendere le sue opere.\nCon osservazioni 30 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria per tre motivi: perchè non c’è stato uno scambio di volontà reciproco e concorde e quindi la conclusione di un contratto, perchè il contratto sarebbe viziato da errore essenziale e da ultimo perchè la condizione posta al perfezionamento del contratto, ossia la creazione di un museo, non si sarebbe realizzata.\nIn questa sede rimprovera anzitutto al pretore di essere partito dal presupposto errato che la convenuta abbia ammesso la conclusione della compravedita. Orbene, se è vero che il primo giudice ha ammesso, a torto, la mancata contestazione della pattuizione del contratto da parte della convenuta, contestazione da questa tempestivamente proposta in sede di risposta, è altrettanto vero che la censura, comunque esaminata dal primo giudice e dallo stesso respinta, si rileva infondata.\nInfatti, dal contenuto dello scritto 1° giugno 1992 del defunto __________ e dal quale la convenuta pretende di dedurre il mancato perfezionamento del contratto, stante la mancata autorizzazione alla vendita del quadro in possesso dell’ acquirente, si evince invece la fissazione del prezzo delle opere scelte dall’acquirente. Con il versamento dell’importo di Lit. 10’000’000, accettato dalla convenuta, l’istante ha quindi manifestato consenso sul prezzo fissato dal venditore. Per il che, visto l’accordo delle parti sulla merce e sul suo prezzo, il contratto di compravendita è da ritenersi perfezionato con il conseguente obbligo per le parti di eseguire le rispettive prestazioni (art. 184 CO),"}