Con riferimento al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini (SVIT, op. cit., N. 37 ad art. 271a CO), unico motivo esaminabile e che potrebbe, se comprovato, contrastare la contestazione della disdetta notificata nel periodo di protezione di tre anni di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, va rilevato come in concreto la conduttrice non abbia sostanziato la necessità e l’urgenza per il suo convivente __________ di poter disporre del fondo in questione. Lo scritto 30 ottobre 1993 (doc.