e CO, egli è tenuto a comprovare l’esistenza di uno dei motivi di disdetta elencati all’art. 271a cpv. 3 CO. Trattandosi della mora del conduttore e della violazione dell’obbligo di diligenza, questi motivi di disdetta devono essere fatti valere seguendo le formalità previste dagli art. 257d e 257f cpv. 3 e 4 CO, disposti ai quali l’art. 271a cpv. 3 CO fa espressamente rinvio (Barbey, Protection contre les congés concernant les baux d’habitation et de locaux commerciaux, 1991, n. 136).