Tranne il fabbisogno personale urgente del locatore, causale pure addotta a sostegno della disdetta, trattasi di fattispeci che costituiscono motivi di disdetta straordinaria, motivi che la stessa locatrice ha escluso essere alla base della propria decisione di rescissione del contratto e che comunque andavano proposti secondo le formalità previste dalla legge. Infatti, se il locatore intende notificare la disdetta, seppur rispettando la scadenza contrattuale, nel periodo di protezione di tre anni di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, egli è tenuto a comprovare l’esistenza di uno dei motivi di disdetta elencati all’art. 271a cpv.