L’onere della prova circa il realizzarsi di una di queste situazioni incombe al locatore che se ne prevale. 6. Nella concreta fattispecie a fondamento della disdetta 4 novembre 1993 la locatrice ha sempre addotto, sia nell’istanza che nel presente atto ricorsuale, la regolare scadenza del contratto, ossia un motivo ordinario di disdetta (art. 266 CO). Questa definizione della disdetta rende pertanto superfluo e privo di interesse l’esame della mora della conduttrice e della violazione dell’obbligo di diligenza e del fabbisogno personale urgente della locatrice, motivi successivamente addotti da __________ a sostegno della propria decisione di porre fine al contratto.