trattasi in sostanza di tutelare il conduttore da eventuali ritorsioni ad opera del locatore (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, N. 2 ad art. 271a CO). La presunzione secondo la quale la disdetta data in questo periodo triennale di protezione è annullabile decade unicamente nei casi elencati all’art. 271a cpv. 3 lett. a-f CO. Giusta l’art. 271a cpv. 3 CO non vi è infatti motivo legale di contestare la disdetta, ancorché notificata nei tre anni seguenti la fine di un procedimento giudiziario che ha visto quale parte soccombente il locatore, se questa è data per mora del conduttore (lett. b), per violazione grave dell’obbligo di diligenza nell’uso della cosa locata ( lett.