Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente la disdetta data in questo periodo triennale può sempre essere contestata senza che il conduttore debba fornire particolari motivazioni o spiegazioni. La norma di cui all’art. 271a CO, introdotta a tutela degli interessi del conduttore, si basa sull’idea secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva per il solo fatto di essere notificata in un lasso di tempo vicino alla conclusione di una vertenza che ha opposto le medesime parti e che ha visto il locatore quale parte soccombente; trattasi in sostanza di tutelare il conduttore da eventuali ritorsioni ad opera del locatore (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, N. 2 ad art. 271a CO).