E’ indubitabile che nel caso di specie ci si trovi confrontati a simile situazione ritenuto che l’ultimo atto giudiziario che ha decretato la soccombenza della locatrice è la sentenza 28 settembre 1993 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello. Contrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente la disdetta data in questo periodo triennale può sempre essere contestata senza che il conduttore debba fornire particolari motivazioni o spiegazioni.