Secondo l’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, disposto sul quale la conduttrice ha fondato la propria opposizione alla disdetta 4 novembre 1993, questa può essere contestata se data dal locatore nei tre anni susseguenti la fine di un procedimento di conciliazione o di una procedura giudiziaria, in relazione con la locazione e nel corso dei quali il locatore stesso sia risultato ampiamente soccombente. E’ indubitabile che nel caso di specie ci si trovi confrontati a simile situazione ritenuto che l’ultimo atto giudiziario che ha decretato la soccombenza della locatrice è la sentenza 28 settembre 1993 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello.