2b, 119 Ia 32 consid. 3). 5. Per quanto attiene alla qualifica giuridica del contratto (questione sollevata in questa sede dalla resistente), sebbene le parti lo abbiano denominato “contratto di affitto”, trattasi a non dubitarne di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 253 CO. La definizione di contratto di affitto si addice infatti unicamente ai contratti a tenore dei quali il locatore si obbliga a concedere all’affittuario una cosa produttiva di interessi (art. 275 CO), ciò che non è il caso in concreto trattandosi della messa a disposizione di un terreno e di due fabbricati (cfr. punto del contratto doc.