Con sentenza 29 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, non ritenendo comprovati i motivi addotti dall’istante a giustificazione della rescissione del contratto, ha respinto l’istanza confermando la nullità della disdetta 4 novembre 1993 poiché notificata nel termine di protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett.