In particolare a fondamento della disdetta vi sarebbe la mora del conduttore, la violazione grave dell’obbligo di diligenza e l’urgenza della locatrice di poter disporre dell’ente locato in quanto necessario al fabbisogno personale urgente di uno suo stretto congiunto. 2. Con sentenza 29 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, non ritenendo comprovati i motivi addotti dall’istante a giustificazione della rescissione del contratto, ha respinto l’istanza confermando la nullità della disdetta 4 novembre 1993 poiché notificata nel termine di protezione di cui all’art. 271a cpv.