Con istanza 15 giugno 1994 __________ ha quindi adito la Pretura di Bellinzona chiedendo la conferma della disdetta 4 novembre 1993 trattandosi di una disdetta ordinaria data per motivi che esulano da quelli che meritano la protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. In particolare a fondamento della disdetta vi sarebbe la mora del conduttore, la violazione grave dell’obbligo di diligenza e l’urgenza della locatrice di poter disporre dell’ente locato in quanto necessario al fabbisogno personale urgente di uno suo stretto congiunto.