{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-13_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10453&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a8ab7f95b850019c7918d9b342d62cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.06.1995 16.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:35", "Checksum": "90298be99b2fe953f7a15f5236712d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.06.1995 16.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nContrariamente a quanto sembra ritenere l’insorgente la disdetta data in questo periodo triennale può sempre essere contestata senza che il conduttore debba fornire particolari motivazioni o spiegazioni. La norma di cui all’art. 271a CO, introdotta a tutela degli interessi del conduttore, si basa sull’idea secondo la quale la disdetta sarebbe abusiva per il solo fatto di essere notificata in un lasso di tempo vicino alla conclusione di una vertenza che ha opposto le medesime parti e che ha visto il locatore quale parte soccombente; trattasi in sostanza di tutelare il conduttore da eventuali ritorsioni ad opera del locatore (SVIT, Kommentar Mietrecht, 1991, N. 2 ad art. 271a CO).\nLa presunzione secondo la quale la disdetta data in questo periodo triennale di protezione è annullabile decade unicamente nei casi elencati all’art. 271a cpv. 3 lett. a-f CO.\nGiusta l’art. 271a cpv. 3 CO non vi è infatti motivo legale di contestare la disdetta, ancorché notificata nei tre anni seguenti la fine di un procedimento giudiziario che ha visto quale parte soccombente il locatore, se questa è data per mora del conduttore (lett. b), per violazione grave dell’obbligo di diligenza nell’uso della cosa locata ( lett. c) o perché il locatore fa valere il fabbisogno personale urgente (lett. a). L’onere della prova circa il realizzarsi di una di queste situazioni incombe al locatore che se ne prevale.\n6. Nella concreta fattispecie a fondamento della disdetta 4 novembre 1993 la locatrice ha sempre addotto, sia nell’istanza che nel presente atto ricorsuale, la regolare scadenza del contratto, ossia un motivo ordinario di disdetta (art. 266 CO).\nQuesta definizione della disdetta rende pertanto superfluo e privo di interesse l’esame della mora della conduttrice e della violazione dell’obbligo di diligenza e del fabbisogno personale urgente della locatrice, motivi successivamente addotti da __________ a sostegno della propria decisione di porre fine al contratto.\nTranne il fabbisogno personale urgente del locatore, causale pure addotta a sostegno della disdetta, trattasi di fattispeci che costituiscono motivi di disdetta straordinaria, motivi che la stessa locatrice ha escluso essere alla base della propria decisione di rescissione del contratto e che comunque andavano proposti secondo le formalità previste dalla legge. Infatti, se il locatore intende notificare la disdetta, seppur rispettando la scadenza contrattuale, nel periodo di protezione di tre anni di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, egli è tenuto a comprovare l’esistenza di uno dei motivi di disdetta elencati all’art. 271a cpv. 3 CO. Trattandosi della mora del conduttore e della violazione dell’obbligo di diligenza, questi motivi di disdetta devono essere fatti valere seguendo le formalità previste dagli art. 257d e 257f cpv. 3 e 4 CO, disposti ai quali l’art. 271a cpv. 3 CO fa espressamente rinvio (Barbey, Protection contre les congés concernant les baux d’habitation et de locaux commerciaux, 1991, n. 136).\nPur volendo considerare che l’esame dei motivi straordinari di disdetta (mora e violazione dell’obbligo di diligenza) effettuato dal primo giudice nel giudizio querelato può essere sbagliato in quanto non richiesto e non necessario trattandosi di disdetta ordinaria, va comunque rilevato che quest’esame non ha influsso sull’esito del giudizio fondato rettamente - nella sostanza - sull’art. 271a cpv. 1 lett. e CO.\n7. Con riferimento al fabbisogno personale urgente del locatore, dei suoi stretti parenti o affini (SVIT, op. cit., N. 37 ad art. 271a CO), unico motivo esaminabile e che potrebbe, se comprovato, contrastare la contestazione della disdetta notificata nel periodo di protezione di tre anni di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, va rilevato come in concreto la conduttrice non abbia sostanziato la necessità e l’urgenza per il suo convivente __________ di poter disporre del fondo in questione.\nLo scritto 30 ottobre 1993 (doc. N), che precede di pochi giorni la disdetta in questione, indirizzato dalla ditta __________ a __________ con il quale gli si chiede di liberare parte dei locali occupati non è sufficiente a comprovare l’esistenza di un fabbisogno proprio tale da giustificare la disdetta del contratto.\nInoltre, lo stesso _________ nell’ambito della sua audizione 9 novembre 1994 ha affermato di aver trovato una sistemazione provvisoria per il deposito del suo materiale, ciò che permette di escludere il requisito dell’urgenza del fabbisogno personale (SVIT, op.cit., N. 50 ad art. 272 CO).\nLa sentenza impugnata, frutto di una corretta applicazione dell’ art. 271a cpv. 1 lett. e CO, deve pertanto essere confermata.\nPer i quali motivi,\nrichiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente LTG\npronuncia:\n1. Il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 di __________ è respinto.\n2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.-\nb) spese fr. 50.-\nT o t a l e fr. 250.-\ngià anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Inzimazione a:\n- __________\nComunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona\nPer la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello\nIl presidente La segretaria"}