{"Signatur": "TI_TRAC_005", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_005_16-1994-13_1995-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=10453&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a8ab7f95b850019c7918d9b342d62cd2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.1994.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.06.1995 16.1994.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di cassazione civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:24:35", "Checksum": "90298be99b2fe953f7a15f5236712d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.06.1995 16.1994.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 giugno 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nChiesa,\npresidente,\n|\n|\nsegretaria: |\nPetralli, vicecancelliera |\nsedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 dicembre 1994 presentato da\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla sentenza 29 novembre 1994 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 15 giugno1994 nei confronti di\n|\n|\n__________ patr. dall’avv. __________\n|\ncon la quale si chiedeva la conferma della disdetta 4 novembre 1993 del contratto di locazione, domanda respinta dal primo giudice,\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. Nel 1988 __________ ha concluso con la ditta __________ un “contratto di affitto” avente per oggetto un terreno, un capannone e una baracca siti sui fondi no. __________e __________ (ora no. __________) RFD __________ di sua proprietà. L’inizio del contratto è stato concordato per il 1° luglio 1988 con scadenza al 30 giugno 1993 e possibilità di rinnovo tacito di anno in anno, fatta salva la facoltà per le parti di disdire il contratto con preavviso di un anno e per il proprietario di sei mesi in caso di edificazione del fondo. La pigione, pattuita in fr. 2’000.- annui per i primi due anni e in fr. 2’500.- per il seguito, doveva essere pagata anticipatamente al primo gennaio di ogni anno.\n__________ ha notificato una prima disdetta del contratto in data 12 novembre 1992. Questa disdetta è stata dichiarata nulla dalle competenti autorità di conciliazione in materia di locazione (decisione 8 marzo 1993) e dal giudice (sentenza 28 luglio 1993 del Pretore di Bellinzona confermata dalla Seconda Camera civile del Tribunale d’appello il 28 settembre 1993).\nIl 4 novembre 1993 __________, nuova proprietaria del fondo, ha notificato una nuova disdetta per il 30 giugno 1995.\nAnche contro questa disdetta la ditta __________ è insorta dinnanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco chiedendone l’annullamento sulla base dell’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, domanda accolta in data 30 maggio 1994.\nCon istanza 15 giugno 1994 __________ ha quindi adito la Pretura di Bellinzona chiedendo la conferma della disdetta 4 novembre 1993 trattandosi di una disdetta ordinaria data per motivi che esulano da quelli che meritano la protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO. In particolare a fondamento della disdetta vi sarebbe la mora del conduttore, la violazione grave dell’obbligo di diligenza e l’urgenza della locatrice di poter disporre dell’ente locato in quanto necessario al fabbisogno personale urgente di uno suo stretto congiunto.\n2. Con sentenza 29 novembre 1994 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, non ritenendo comprovati i motivi addotti dall’istante a giustificazione della rescissione del contratto, ha\nrespinto l’istanza confermando la nullità della disdetta 4 novembre 1993 poiché notificata nel termine di protezione di cui all’art. 271a cpv. 1 lett. e CO.\n3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato i fatti e le prove e di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare l’art. 271a CO.\nCon osservazioni 5 gennaio 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.\n4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.\nSecondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia 27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).\n5. Per quanto attiene alla qualifica giuridica del contratto (questione sollevata in questa sede dalla resistente), sebbene le parti lo abbiano denominato “contratto di affitto”, trattasi a non dubitarne di un contratto di locazione ai sensi dell’art. 253 CO. La definizione di contratto di affitto si addice infatti unicamente ai contratti a tenore dei quali il locatore si obbliga a concedere all’affittuario una cosa produttiva di interessi (art. 275 CO), ciò che non è il caso in concreto trattandosi della messa a disposizione di un terreno e di due fabbricati (cfr. punto del contratto doc. 1).\nControversa nella concreta fattispecie è la questione di sapere se la disdetta del contratto di locazione notificata dalla locatrice il 4 novembre 1993 per il 30 giugno 1995 sia valida o no.\nSecondo l’art. 271a cpv. 1 lett. e CO, disposto sul quale la conduttrice ha fondato la propria opposizione alla disdetta 4 novembre 1993, questa può essere contestata se data dal locatore nei tre anni susseguenti la fine di un procedimento di conciliazione o di una procedura giudiziaria, in relazione con la locazione e nel corso dei quali il locatore stesso sia risultato ampiamente soccombente.\nE’ indubitabile che nel caso di specie ci si trovi confrontati a simile situazione ritenuto che l’ultimo atto giudiziario che ha decretato la soccombenza della locatrice è la sentenza 28 settembre 1993 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello."}