C. Statuendo il 4 marzo 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–. D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2014, chiedendone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente. Considerando in diritto: